Legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31
La presente legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 11 mar- zo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il paesaggio, nonché l’attività agri- cola, in coerenza con l’articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).